Sospensione Contributo di sbarco Isole Borromee

SOSPENSIONE CONTRIBUTO DI SBARCO 

AVVISO N. 1/2019
OGGETTO: Contributo di sbarco nelle isole minori – Avviso di
sospensione della riscossione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FISCALITA’ LOCALE
Informa che la sentenza del Tar Piemonte n. 378/2018 ha annullato la
deliberazione di giunta comunale di determinazione delle tariffe del contributo di
sbarco per l’anno 2018, determinando l’inapplicabilità del contributo stesso.
Trattandosi di sentenza non ancora definitiva, rimane sospesa ogni
applicazione del contributo di sbarco e del relativo regolamento, nelle more delle
determinazioni in merito da parte dell’Amministrazione comunale, a partire dal 15
febbraio 2019.


Il contributo di sbarco è una tassa applicata ai passeggeri che sbarcano sul territorio delle isole Borromee (come da Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23, art.4, comma 3 bis) utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali o mezzi navali privati.  Il contributo di sbarco è pari ad euro 0,50 per ogni singolo passeggero dal 1°marzo 2018 , ed è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte della nostra  compagnia di navigazione  o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole Borromee. 



Art. 1 

Istituzione Contributo di sbarco 

 

1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni 

dall’art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n. 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo 

di sbarco di cui all’art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e s.m.i., in sostituzione 

dell’imposta di sbarco. 

2. Il contributo di sbarco è dovuto presso le Isole Borromee.  

3. Il contributo di sbarco è alternativo all’imposta di soggiorno limitatamente a coloro che 

soggiornano nelle strutture ricettive site in una delle “Isole Borromee”.  



Il contribuito di sbarco è corrisposto da ogni persona fisica che, per giungere alle Isole Borromee e precisamente “Isola Bella” - “Isola Superiore” - “Isola Madre” utilizzi vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati ed autorizzati ad effettuare collegamenti di trasporto verso le “Isole Borromee”.



Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal pagamento del contributo di sbarco:  

a) i residenti del Comune,  

b) i lavoratori pendolari delle Isole,  

c) gli studenti pendolari delle Isole,  

d) i soggetti non residenti e proprietari di immobili a destinazione abitativa sulle Isole che 

risultino in regola con il pagamento dell’imposta municipale propria al momento 

dell'applicazione del presente Regolamento, nonché i componenti del proprio nucleo familiare 

come autocertificato dal soggetto passivo dell'imposta municipale propria. 



 Sono altresì esenti: 

a) i minori fino al compimento del sesto anno di età; 

b) una guida turistica locale per ogni gruppo; 


c) un accompagnatore turistico per ogni gruppo. 



Riscossione del contributo 

 

1. In fase di prima attuazione, il contributo di sbarco decorre dalla data di approvazione del presente Regolamento; esso sarà riscosso dalle Compagnie di navigazione di trasporto pubblico di linea e dai soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, unitamente al prezzo del biglietto. 

2. La Compagnia di navigazione di trasporto pubblico di linea rilascerà apposita quietanza, anche tramite la semplice indicazione nel biglietto, pure a mezzo timbro, dell’avvenuta riscossione del contributo di sbarco. 

3. Gli altri soggetti previsti dall’art. 4 del presente regolamento rilasceranno una ricevuta di pagamento riportante le seguenti indicazioni: numero di persone sbarcate, punto (isola) di sbarco, importo completo del contributo riscosso, data e timbro dell’azienda. 

4. Il contributo di sbarco è determinato, in sede di prima attuazione, nella misura di euro 0,50 per ogni singolo passeggero e per ogni Isola.  

5. A regime esso sarà annualmente determinato con Delibera di Giunta che fisserà la relativa tariffa. 


6. In assenza di nuove deliberazioni valgono quelle relative all’annualità precedente. 


Allegati

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